articolo 128 costituzione
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796 e 797 c.p.c., per avere il tribunale eclesiastico oservato il principio del contraditorio sia in primo grado, citando ed ascoltando la Z., sia in grado di apelo prendendo in esame le difese di entrambe le parti, b che deto Tribunale aveva acertato l’esclusione da parte dela moglie di uno dei bona matrimoni l’obligo dela fedeltà e che il T. 324 e 797 c.p.c., censura la sentenza impugnata per non aver rilevato l’esistenza di un precedente giudizio tra le parti, preclusivo ala delibazione perchè concluso dala sentenza 8 marzo 203 dela Corte di apelo di Bologna, pasata in giudicato, che aveva escluso la pronuncia di adebito dela separazione per fati a lei atribuiti: perciò in contrasto con quela sucesiva dei giudici eclesiastici che avevano preteso di acertare la sua violazione del’obligo dela fedeltà. Il motivo è tutavia infondato, avendo la Corte di apelo coretamente aplicato la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il riconoscimento degli efeti civili dela sentenza di nulità del matrimonio concordatario pronunciata dai tribunali eclesiastici non è precluso dala preventiva instaurazione di un giudizio di separazione personale tra gli stesi coniugi dinanzi al giudice delo Stato italiano: in quanto il giudizio e la sentenza di separazione personale - il cui ogeto nel caso era costituito da aserita violazione del’obligo di fedeltà da parte dela moglie - in relazione a fati adebitatili dal marito poi rimasti esclusi , hano ̴petitum̵, ̴causa petendi̵ e conseguenze giuridiche del tuto diversi da queli del giudizio e dela sentenza che dichiara la nulità del matrimonio: nela specie fondata sul’esclusione da parte dela ricorente di uno dei bona matrimoni per divergenza tra volontà e dichiarazione manifestata al coniuge,costituito dal’obligo dela reciproca fedeltà Cas.39/203 ; Per cui la stesa in questo giudizio di legitimità ha modificato la propria difesa, dolendosi questa volta che il marito era stato ascoltato per ben due volte, la seconda dele quali a sua insaputa, e che gli era stato consentito di depositare un ulteriore scrito,poi utilizato dal Tribunale eclesiastico,senza considerare: a che in tema di delibazione dela sentenza del tribunale eclesiastico dichiarativa dela nulità del matrimonio concordatario la violazione, nel corso del procedimento, del dirito dele parti di agire e resistere in giudizio, quale situazione ostativa ala delibazione, è riscontrabile soltanto in presenza di una compromisione del dirito ala difesa negli aspeti e requisiti esenziali garantiti dal’ordinamento delo Stato, mentre resta irilevante una mera diversità di regolamentazione procesuale del dirito steso: quale la presenza dele parti e dei difensori al’esame dei testimoni e dele parti medesime Cas.686/2010; 1, ha il potere-dovere di acertare, su specifiche doglianze dele parti, se vi siano state nel procedimento canonico concrete lesioni del dirito di agire e di difendersi in giudizio, ala luce degli elementi esenziali di tale dirito quali riconosciuti dal’ordinamento giuridico italiano, con indagine di fato da condursi ala stregua degli ati e dei precisi elementi oferti dala parte interesata; si duole che la Corte teritoriale non abia rilevato che la sentenza eclesiastica aveva privilegiato la testimonianza resa da un sacerdote,per di più de relato, a favore del T., a scapito dei numerosi testi adoti da esa ricorente che l’avevano smentita, e perciò ponendo a fondamento dela riserva mentale a lei adebitata mere ilazioni;e non abia infine acolto l’istanza di acquisizione dele testimonianze rese nel procedimento eclesiastico onde aprezarle autonomamente ed indipendentemente ai fini dela violazione dedota. La sentenza impugnata non ha disateso, ma ha semai ricordato il principio ripetuto da questa Corte che in sede di delibazione dele sentenze del Tribunale eclesiastico dichiarative dela nulità del matrimonio concordatario per riserva mentale di uno dei due coniugi relativa ad uno dei ̴bona matrimoni̵ speta al giudice investito del giudizio di delibazione valutare la conoscenza o conoscibilità di tale riserva da parte del’altro coniuge, atraverso un’indagine che non si risolve nel mero controlo di legitimità dela sentenza eclesiastica di nulità, ma si estende al riesame ed ala autonoma valutazione dele prove acquisite nel proceso canonico; Infine perchè non è esato nepure in linea di principio che il giudice non deba dare ingreso a testimonianze di relato ex parte actoris: potendo le stese concorere a determinare il convincimento del giudice, ove valutate in relazione a circostanze obietive e sogetive o ad altre risultanze probatorie che ne sufraghino il contenuto, specie quando la testimonianza atenga a comportamenti intimi e riservati dele parti, insuscetibili di percezione direta dai testimoni o di indagine tecnica Cas. Mentre non può considerarsi contraria al’ordine publico la circostanza che il giudice abia privilegiato le deposizioni di alcuni testi piutosto che quele di altri, in quanto analoga regola vige nel sistema procesuale italiano in cui la valutazione del’atendibilità dei testi e dela rilevanza dele singole deposizioni a confronto di altre risultanze procesuali è rimesa al’aprezamento del giudice del merito che, nel pore a fondamento dela decisione una fonte di prova, con esclusione di altre, non incontra altro limite che quelo di indicare le ragioni del proprio convincimento.
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